Disoccupazione Naspi, pagamenti maggio con nuovi limiti di cumulo con redditi di lavoro: salgono a 8.500 euro

Giovedì 2 Maggio 2024
Disoccupazione Naspi, pagamenti maggio con nuovi limiti di cumulo con redditi di lavoro: salgono a 8.500 euro

Disoccupazione.

Pagamenti dell'indennità Naspi con nuovo regime a maggio. Sono cambiati infatti ufficialmente dal mese scorso i limiti di reddito (riferiti agli anni 2023 e 2024) ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. È salito a 8.500 euro infatti il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato che si può avere nel 2024 mantenendo il sussidio.

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Disoccupazione Naspi, i nuovi limiti

Per quanto riguarda il mese corrente non c'è una data precisa per tutti i percettori, poiché l'erogazione del sussidio dipende da quella di presentazione della domanda. Tuttavia, solitamente il pagamento avviene intorno alla metà del mese o in prossimità della data dell'ultimo pagamento. Ad esempio, chi ha ricevuto il pagamento il 15 aprile potrebbe ricevere quello successivo tra il 14 e il 16 maggio. Ma come cambia il limite di cumulabilità della Naspi con altri redditi da lavoro.

La disciplina

Per la NASpI è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.

Per entrambe le prestazioni è previsto l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse. 

Nuovi limiti di reddito

Ma come cambiano i limiti di reddito compatibili con la disoccupazione. Ecco cosa spiega l'Inps nel messaggio 1414 del 09-04-2024.

«Stante le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024)» e in particolare:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

Le prestazioni di lavoro occasionale, inoltre, «sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto».

NASpI, cos'è e a chi spetta

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell'interessato.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Decorrenza e durata

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell'infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell'infortunio.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial "NASpI: invio domanda" per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: "NASpI: consultazione domande" e "NASpI: comunicazione".

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ultimo aggiornamento: 23:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA

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